Adeguamento antincendio per scuole e asili
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 21 Marzo 2018“ Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”, sono stati fissati tre livelli di priorità per adeguare gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado e aumentare la sicurezza nei luoghi deputati ad ospitare i bambini e i ragazzi per gran parte della giornata.
Il nuovo D.M. del 21 Marzo 2018 prevede tre livelli di priorità di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento antincendio degli edifici scolastici.
Ciò per avviare una fase di adeguamento normativo delle scuole esistenti ad oggi sprovviste di certificato prevenzione incendi e SCIA antincendio.
In quest’ottica, le indicazioni programmatiche prioritarie consentiranno un cambiamento graduale volto all’eliminazione delle carenze rilevate in materia antincendio, fornendo un utile strumento nella programmazione delle attività, da poter utilizzare sia dai Comune e Province quali proprietari di edifici scolastici sia dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.
IL COMUNICATO DELL’ ANCI.
Il decreto – commenta l’Associazione dei Comuni - prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014).
Alla luce di questa presa d’atto, e ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, i due ministri considerano "la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio".
Viene così adottato il decreto che suddivide in tre livelli di priorità, le disposizioni (rispettivamente indicate nel citato DM del 1992 per le scuole e nel citato DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido) di cui si deve tenere conto nel programmare le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.
Sullo schema di decreto erano state sentite le associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) che avevano richiesto sia una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, sia soprattutto l’inserimento di un ultimo articolo, il cui testo era il seguente: "In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”.
Purtroppo tali richieste sono state accolte in modo molto parziale e, soprattutto, non è stato accolto l’articolo conclusivo di cui si chiedeva l’inserimento.
Il testo definitivo del decreto contiene, in ogni caso, la definizione di "indicazioni programmatiche prioritarie" che potranno essere utilizzate dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per impartire prescrizioni graduali e graduate, in presenza della rilevazione di carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.”